Registrazione vs. notifica delle sostanze – Quando e cosa è necessario fare secondo REACH e CLP
Se produci o importi sostanze chimiche o miscele nell’UE, probabilmente ti imbatterai nei termini notifica e registrazione. A prima vista possono sembrare simili, ma sono due procedure distinte.
Entrambi gli obblighi derivano dalla normativa europea, ma differiscono per finalità, contenuti e complessità.
Questo articolo spiega chiaramente la differenza tra la notifica secondo il regolamento CLP e la registrazione secondo il regolamento REACH.
Cos’è la registrazione delle sostanze (REACH)?
La registrazione è un obbligo previsto dal regolamento REACH (n. 1907/2006). Rispetto alla notifica, è un processo più complesso e articolato, volto a garantire che una sostanza chimica non rappresenti un pericolo per la salute umana o per l’ambiente.
Quando è obbligatoria la registrazione?
Ogni fabbricante o importatore che immette una sostanza sul mercato in quantità superiore a una tonnellata all’anno deve registrarla. L’obbligo si applica a sostanze in quanto tali, contenute in miscele o, in alcuni casi, in articoli. Le sostanze già regolate da altre normative (es. prodotti farmaceutici, sostanze radioattive) sono parzialmente o totalmente esentate. Senza registrazione, una sostanza non può essere fabbricata o immessa sul mercato dell’UE.
Cosa include la registrazione e come si esegue?
È necessario predisporre un fascicolo di registrazione che includa l’identificazione della sostanza, dati sulla pericolosità, proprietà fisico-chimiche, tossicologia, ecotossicologia e scenari di esposizione. Se richiesto, va allegata anche una valutazione del rischio con relative misure di controllo.
La registrazione segue il principio "una sostanza – una registrazione": i fabbricanti e importatori della stessa sostanza devono presentare una registrazione congiunta. Le informazioni devono essere coerenti e sufficienti per confermare l’identità della sostanza. La registrazione è soggetta a una tariffa.
Cos’è la notifica delle sostanze (CLP)?
La notifica è un processo previsto dal regolamento CLP (n. 1272/2008). Ha lo scopo di garantire che l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) disponga di informazioni sulla classificazione e l’etichettatura delle sostanze immesse sul mercato UE. Le informazioni sono pubblicate nell’Inventario C&L sul sito web dell’ECHA.
Il database contiene informazioni sulle classificazioni ed etichettature notificate e registrate, l’elenco delle classificazioni armonizzate (allegato VI del CLP) e i nomi delle sostanze armonizzate in tutte le lingue UE. L’ECHA ospita il database, ma non verifica né convalida l’accuratezza delle informazioni.
Quando è obbligatoria la notifica?
Ogni fabbricante, importatore o rappresentante deve notificare una sostanza immessa sul mercato da sola o in miscela se è classificata come pericolosa, oppure se è soggetta a registrazione REACH (indipendentemente dalla pericolosità).
Qual è il termine per la notifica?
Entro un mese dalla prima immissione sul mercato.
Conta la quantità?
A differenza della registrazione, la notifica non dipende dalla quantità – è richiesta anche per meno di 1 t/anno.
Novità sulla notifica
Dal 1° luglio 2026, cambieranno le modalità di pubblicazione nell’Inventario C&L. Attualmente, le notifiche sono anonime – il pubblico non vede chi ha presentato la classificazione. Dal luglio 2026 sarà visibile il nome del soggetto notificante (es. nome azienda).
Nel caso di una notifica di gruppo, verrà pubblicato il nome del rappresentante.
L’ECHA permetterà di richiedere la riservatezza del nome – saranno fornite linee guida specifiche.
Conclusione
La notifica serve a comunicare le proprietà pericolose e l’etichettatura – non è legata a valutazioni del rischio o quantità.
La registrazione è obbligatoria per quantità ≥ 1 t/anno ed è significativamente più complessa. L’obiettivo principale è garantire l’uso sicuro delle sostanze chimiche.
Entrambi gli obblighi sono fondamentali per la gestione sicura dei prodotti chimici nel mercato europeo.
Criterio | Notifica (CLP) | Registrazione (REACH) |
---|---|---|
Base giuridica | Regolamento CLP (n. 1272/2008) | Regolamento REACH (n. 1907/2006) |
Quantità minima | Indipendente dalla quantità | Da 1 t/anno |
Finalità | Notifica di classificazione ed etichettatura | Valutazione della sicurezza e gestione del rischio |
Contenuto | Info su classificazione ed etichetta | Dati dettagliati sulla sostanza |
Accesso al mercato | Non lo impedisce | Non possibile senza registrazione |
Tassa | No | Di solito sì |
Chi presenta | Fabbricante, importatore, rappresentante | Fabbricante, importatore (da 1 t/anno) |
Nota: Questo articolo ha carattere informativo e non sostituisce la legislazione vigente.
Fonti consigliate:
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