Novità legislative
Maggio 2026
Inserimento di nuove sostanze nell’elenco dei precursori di droghe
La Commissione europea ha adottato il nuovo regolamento delegato (UE) 2026/314, che amplia l’elenco dei precursori di droghe controllati ai sensi dei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005. D’ora in poi saranno soggette a controlli più rigorosi, in particolare, le sostanze utilizzate nella produzione dei catinoni sintetici 3-CMC, 3-MMC, 4-CMC e 4-MMC (mefedrone), nonché il fenil-2-nitropropene utilizzato nella produzione di anfetamina.
Aprile 2026
Modifica dell'allegato XVII del regolamento REACH
Il regolamento modifica l’allegato XVII del REACH introducendo restrizioni sul 2,4-dinitrotoluene negli articoli e stabilisce condizioni per la sua immissione sul mercato e il suo utilizzo, con un periodo transitorio per l’adeguamento.
Marzo 2026
Carbonato basico di rame nei biocidi di tipo 8
La decisione di esecuzione (UE) 2026/576 della Commissione, nell’ambito del regolamento sui biocidi (UE n. 528/2012), rinvia la data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva carbonato basico di rame per i biocidi di tipo 8 al 31 luglio 2029 a causa della revisione in corso del suo rinnovo.
HPT nei biocidi di tipo 6
La decisione di esecuzione (UE) 2026/599 della Commissione, nell’ambito del regolamento sui biocidi (UE n. 528/2012), non approva la sostanza attiva formaldeide rilasciata dai prodotti di reazione della paraformaldeide e della 2-idrossipropilammina per i biocidi di tipo 6 a causa del mancato rispetto dei criteri di sicurezza (cancerogenicità categoria 1B).
Ossido di rame nei biocidi di tipo 8
La decisione di esecuzione (UE) 2026/619 della Commissione, nell’ambito del regolamento sui biocidi (UE n. 528/2012), rinvia la data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva ossido di rame per i biocidi di tipo 8 al 31 luglio 2029 a causa della revisione in corso del suo rinnovo.
Alfa-cloralosio nei biocidi di tipo 14
La decisione di esecuzione (UE) 2026/578 della Commissione, nell’ambito del regolamento sui biocidi (UE n. 528/2012), rinvia la data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva alfa-cloralosio per i biocidi di tipo 14 al 31 dicembre 2027 a causa della revisione in corso del suo rinnovo.
Idrossido di rame nei biocidi di tipo 8
La decisione di esecuzione (UE) 2026/579 della Commissione, nell’ambito del regolamento sui biocidi (UE n. 528/2012), proroga la validità dell’approvazione della sostanza attiva idrossido di rame per i biocidi di tipo 8 fino al 31 luglio 2029 a causa della revisione in corso del suo rinnovo.
DBNPA nei biocidi di tipo 11
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/577 della Commissione, nell’ambito del regolamento sui biocidi (UE n. 528/2012), approva la sostanza attiva 2,2-dibromo-2-cianoacetamide (DBNPA) per l’uso nei biocidi di tipo 11, confermando il rispetto dei requisiti di sicurezza e consentendone l’uso legale sul mercato dell’UE.
Nuovo regolamento sui detergenti
Il regolamento (UE) 2026/405 introduce un nuovo quadro per i detergenti e i tensioattivi, sostituendo il regolamento del 2004 e modernizzando le norme al fine di rafforzare la tutela della salute umana e dell’ambiente e armonizzare i requisiti nel mercato dell’UE.
Nuova sostanza attiva per i biocidi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/385 della Commissione, nell’ambito del regolamento sui biocidi (UE n. 528/2012), riguarda la (non)approvazione della sostanza attiva formaldeide rilasciata dai prodotti di reazione della paraformaldeide e della 2-idrossipropilammina (3:2) per i biocidi, in relazione ai criteri di esclusione (cancerogenicità) e alla valutazione della disponibilità di alternative e dei rischi.
Nuova sostanza attiva per i biocidi
Il regolamento (UE) 2026/373 della Commissione, nell’ambito del regolamento sui biocidi (UE n. 528/2012), approva la sostanza attiva formaldeide rilasciata dai prodotti di reazione della paraformaldeide e della 2-idrossipropilammina (1:1) per i biocidi dei tipi 2, 11 e 13, eccezionalmente nonostante la sua classificazione come cancerogeno di categoria 1B a causa dell’assenza di alternative adeguate.
Gennaio 2026
Rinvio dell'entrata in vigore del regolamento CLP rivisto
Il regolamento (UE) 2025/2439 modifica il CLP rinviando l’applicazione dei nuovi requisiti relativi alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze chimiche introdotti dal regolamento (UE) 2024/2865 al fine di fornire alle imprese più tempo per prepararsi e ridurre gli oneri amministrativi.
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